L'associazione potrà svolgere attività nei seguenti settori:
- Assistenza sanitaria.
- Beneficienza.
- Formazione.
L'A.I.T.F. potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al
proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad
esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in
questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.
CAPO III
(soci, adesioni,
dimissioni)
Art.5
L'associazione è composta da soci:
·
Simpatizzanti.
·
Ordinari.
·
Sostenitori
·
Onorari
Art. 6
Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore alle tre
persone
Art. 7
Sono soci coloro che ne facciano domanda. L'ammissione a socio,
deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di
apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sono soci di diritto i soci fondatori.
I soci maggiori di età partecipano all'Assemblea con diritto di voto e
di parola.
Costituiscono l'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.
È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Art. 8
Sono soci onorari coloro che sono designati tali con decisione dell'Assemblea
Generale a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio
Direttivo per meriti particolari afferenti agli scopi dellAssociazione.
I soci onorari non possono essere in numero superiore ai 3/10 degli
associati.
Art. 9
Ogni socio può dimettersi dall'Associazione.
La cessazione ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè le
dimissioni siano fatte per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi
prima.
È fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare le
dimissioni con effetto immediato.
È considerato altresì dimissionario il socio che non versi la propria
quota entro il mese successivo a quello del sollecito.
Le dimissioni hanno effetto in tal caso dal giorno della deliberazione
del Consiglio Direttivo che accerta l'inadempienza.
LAssemblea Generale con maggioranza dei ¾ dei votanti può deliberare,
motivando, l'esclusione di un socio dellAssociazione.
Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un
associato per un periodo determinato in attesa delle deliberazioni
dellAssemblea Generale, nel caso in cui l'associato abbia compiuti atti
contrari allo Statuto, all'Atto costitutivo alla legge, ovvero che possano
arrecare grave pregiudizio agli scopi o alla immagine dell'Associazione.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere
all'Associazione e i loro aventi causa non possono ripetere i contributi
versati, né vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.
CAPO IV
(Quote discrizione)
Art. 10
La quota dei soci simpatizzanti deve essere inferiore a quella dei
soci ordinari.
La quota dei soci sostenitori è la più elevata.
I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota
associativa.
Art. 11
I soci simpatizzanti, ordinari o sostenitori dell'Associazione versano
nelle Casse sociali una quota annuale discrizione.
L'importo annuale della quota di partecipazione viene stabilito
dall'Assemblea Generale annualmente all'atto dell'approvazione del bilancio su
proposta del Consiglio Direttivo.
Tale importo deve essere versato entro un mese dalla data della sua
definizione o dalla comunicazione agli associati che non abbiano partecipato
all'Assemblea a mezzo di lettera raccomandata.
Nel caso in cui l'Assemblea Generale non deliberi entro il mese di
giugno di ogni anno il valore della quota, essa sarà pari a quella dellanno
precedente.
La quota annuale del socio ordinario è di Euro 77.50 salva diverse
deliberazioni dell'Assemblea.
CAPO V
(Organi sociali e
Assemblea generale ordinaria e straordinaria)
Art. 12
Sono organi sociali:
1)
L'assemblea dei soci.
2) Il
consiglio Direttivo.
3) Il
Presidente.
4)
Il Revisore contabile.
Art. 13
L'assemblea Generale è costituita da tutti i soci simpatizzanti,
ordinari, sostenitori e onorari.
I diritti di voto e di parola sono regolati dagli Art. 6, 7, 8 che
precedono.
Il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto
e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi spetta agli associati ed
ai partecipanti maggiori di età.
Art. 14
Le competenze dell'Assemblea Generale ordinaria sono:
·
Deliberare la modificazione dello Statuto e
dellatto costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione.
·
Deliberare la nomina, la revoca e accettare le
dimissioni del Consiglio direttivo
·
Verificare la validità delle votazioni e della
nomina dei membri che compongono gli Organi dellAssociazione.
·
Deliberare l'approvazione del budget e del
bilancio annuale.
·
Proporre nuove iniziative ed attività di
interesse dell'Associazione o interventi comunque attinenti l'Oggetto
dell'Associazione.
·
Esercitare ogni altro potere attribuito
all'Assemblea dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dal regolamento.
Art. 15
L'assemblea Generale ordinaria e straordinaria è convocata dal
Presidente.
Almeno una volta all'anno deve essere convocata entro il mese di
Aprile per l'approvazione del bilancio.
La convocazione stessa
contenente l'ordine del giorno è fatta mediante lettera raccomandata, o
telegramma, indirizzato ai soci, o affissione all'albo dell'Associazione
dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni
prima della data stabilita per la stessa.
Ogni socio può delegare per iscritto a rappresentare a rappresentarlo
in Assemblea Generale un altro socio.
Ogni socio non può esercitare più di due deleghe.